“”l’utilizzo del terreno per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus ””.

 Tribunale-di-Castrovillari-sentenza-rigetto-usucapione.pdf